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E’ la notizia che voi tutti Professionisti stavate aspettando dallo scorso anno, dunque avete capito bene,  lo Split Payment è stato abolito!!!

L’esclusione dallo split payment riguarda i professionisti che operano con le pubbliche amministrazioni e le loro controllate, in particolare, l’articolo 12 del decreto prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17 ter del Dpr 633/72) non trovi più applicazione per tutti i compensi che sono assoggettati, ai fini delle imposte sui redditi, a ritenuta sia che essa sia effettuata a titolo d’acconto che a titolo d’imposta.

Cosa cambia quindi?

Le novità come dicevo sopra, sono scattate dal 14 luglio, per capire il regime occorre guardare alla data di emissione della fattura che guida la nascita dell’obbligo. Vediamo in dettaglio che cosa è cambiato da sabato in termini pratici:

  1. il professionista emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”
  2. il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l’Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;
  3. il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario, alla vecchia maniera insomma.

Quando pagare l’IVA?

A seconda della tipologia di clienti il professionista dovrà versare l’imposta al momento dell’emissione del documento ovvero al momento del pagamento da parte del committente, infatti c’è da distinguere che se si tratta di pubbliche amministrazioni, essendo comprese nell’articolo 6 comma 5 del Dpr 633/72, il versamento dell’imposta può aspettare che il committente paghi la fattura, ma bisogna prestare molta attenzione: sulla fattura deve comparire la dizione “fattura ad Iva differita”. Nel caso di società, invece, l’Iva deve essere versata in riferimento al momento di emissione della fattura entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura stessa ovvero entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.

Cosa aspetti? Modifica il tuo modello di fattura, elimina la dicitura che applicava lo Split Payment, ed aggiorna l’Esigibilità dell’Iva in “Iva differita” o “Iva Immediata”.